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La formazione docenti, questa (s)conosciuta

È “obbligatoria, permanente e strutturale”, ma in pratica che cosa significa? E come funziona la formazione obbligatoria sulle competenze digitali?

di Mario Maviglia29 maggio 20231 minuto di lettura
La formazione docenti, questa (s)conosciuta | Giunti Scuola

Se dovessimo spiegare a un osservatore straniero come avviene la formazione dei docenti in Italia avremmo seri problemi, e non solo per questioni legate alla traduzione. Ma andiamo con ordine.

Com’è noto, la legge 107/2015 stabilisce che la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). Ogni scuola deve definire le attività di formazione in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai PdM, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione. In realtà l’ultimo PNFD è quello relativo al triennio 2016/2019 e dopo vi sono state circolari annuali di “proroga”. In questi documenti viene disegnata un’architettura che prevede:

  • iniziative formative di carattere nazionale (a cura del MIM e degli USR);
  • iniziative di carattere territoriale definite dalle Scuole Polo;
  • iniziative organizzate direttamente dalle singole istituzioni scolastiche sulla base dei fondi assegnati loro direttamente dalle Scuole Polo.

L’aspetto interessante da sottolineare è che non esiste un numero di ore obbligatorie a cui fare riferimento. Infatti, al di là del principio del diritto-dovere all’aggiornamento fissato dall’art. 282 del T.U. 297/1994 e della “obbligatorietà” della formazione prevista dalla legge 107/2015, tanto queste norme quanto il CCNL non fissano un monte-ore annuale o pluriennale da dedicare alla formazione. Ogni singola istituzione scolastica pertanto assume decisioni autonome in merito. L’obbligatorietà riguarda il rispetto del contenuto del Piano di formazione che ogni scuola deve adottare, come chiarisce la nota MIUR 25134 del 01/06/2017. In sostanza, tocca al Collegio dei Docenti deliberare in merito al piano di formazione, nel rispetto del PTOF e in coerenza con i risultati del PdM, tenendo conto delle esigenze formative dei docenti.

Le ore da dedicare alla formazione, a maggior ragione se obbligatorie, devono necessariamente rientrare nelle ore di servizio dei docenti (40+40 annue) e se tali ore sono esaurite devono essere retribuite con il Fondo di Istituto. Pertanto un docente che non partecipa alla formazione può essere sanzionato solo se la stessa è stata deliberata dal Collegio dei Docenti e se si svolge all’interno degli obblighi di servizio. Peraltro ogni docente può decidere quale corso di formazione seguire nell’ambito delle iniziative organizzate dalla scuola o presso Enti formativi accreditati presso il MIM, purché la formazione sia coerente con gli obiettivi fissati dal piano di formazione approvato dalla scuola. Lo stesso piano fissa anche i criteri e le condizioni per l’eventuale riconoscimento formale di eventuali ore di autoaggiornamento dei singoli docenti.

Per partecipare a iniziative di formazione i docenti hanno diritto a fruire di 5 giorni di permesso nel corso dell’anno scolastico, secondo quanto stabilito dall’art. 64 comma 5 del CCNL 2006/2009, non modificato dall’ultimo CCNL 2016-2018. In questi casi si provvede alla sostituzione del docente in formazione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. In ogni caso, il dirigente scolastico “assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione.” In base alle norme contrattuali non sembra quindi esservi da parte del dirigente una discrezionalità nella concessione di detti permessi.

Queste norme generali (e soprattutto la sottolineatura della obbligatorietà della formazione all’interno dell’orario di servizio) valgono anche per la formazione obbligatoria dei docenti sulle competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali, secondo quanto previsto dal progetto “Scuola Futura” del MIM, che ha avviato un piano di formazione dei docenti e del personale scolastico su questi aspetti, secondo quanto stabilito dal PNRR.

 

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