Sorveglianza degli studenti in caso di neve
Sorveglianza degli alunni in orario non scolastico: in caso di neve, il dirigente può obbligare gli insegnanti a fermarsi a scuola?
Gentile Bonanno,
le ho già scritto, ottenendo pronta risposta. Torno ad approfittare della Sua preziosa consulenza riguardo alla
sorveglianza alunni in orario non scolastico
.
Il mio comune, in collaborazione con i dirigenti scolastici, ha varato un piano neve per l'emergenza. Nel documento si dice testualmente:
"In caso di nevicata improvvisa con le scuole aperte, gli studenti potranno rimanere presso il plesso scolastico fino a quando le condizioni della rete stradale ne consentiranno il trasporto in sicurezza . In casi di estrema emergenza, gli istituti scolastici garantiranno la sorveglianza e l'eventuale vitto, con la collaborazione dei servizi comunali, per evitare che i genitori impegnino la rete stradale se ancora non ci sono le condizioni di sicurezza, con il rischio di ritardare ulteriormente l'intervento dei mezzi per lo sgombero della neve."
E dunque ecco le mie domande:
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I dirigenti possono far rimanere a scuola il personale docente?
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Se possono farlo, quali sono le normative?
- Può un docente con famiglia, figli e anche persone anziane ( Legge 104 ) rifiutarsi?
Grazie di nuovo. [lettera firmata]
Nel caso descritto, e come risulta specificato nel testo del piano di emergenza che lei cita, non sono i dirigenti scolastici a determinare le modalità di sorveglianza degli alunni . Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , è il Consiglio di Istituto ad avere la competenza di organizzare le attività (e quindi anche di individuare coloro che debbono provvedere alla sorveglianza).
Certamente il Consiglio potrebbe indicare genericamente i docenti come soggetti da impegnare nella vigilanza, per esempio in caso d’emergenza, a causa di improvvisi fenomeni meteorologici. Dovrebbe però indicare i criteri sulla base dei quali il dirigente scolastico – nell’ambito dei propri poteri di gestione del personale – potrà individuare coloro che, in tali frangenti, potrebbero essere chiamati a provvedere alla vigilanza. Ciò comporterebbe ovviamente l’obbligo, per il personale così individuato, di svolgere tale attività e soltanto in caso di gravi e comprovati motivi gli insegnanti scelti potrebbero sottrarsi legittimamente a tale obbligo.