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Novità sul sostegno

Insegnanti di sostegno e inclusione scolastica: il punto sulla legge 107, le deleghe, la nota diffusa dal MIUR il 19 novembre scorso. 

di Redazione GiuntiScuola24 novembre 20157 minuti di lettura
Novità sul sostegno | Giunti Scuola

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La legge 107 , tra i tanti interventi più o meno incisivi sulla scuola contenuti nelle sue norme dispositive (non dimentichiamoci che una grande parte delle modifiche ordinamentali deriverà dall’attuazione delle deleghe che sono affidate al Governo dal comma 181) ha puntato in termini importanti sulla modifica delle modalità di inclusione degli alunni con disabilità e sulla figura dell’insegnante di sostegno.
Vediamo in concreto come si è mossa la legge 107 in merito a questa delicata materia, approfittando anche della recente emanazione della nota 37900 del 19 novembre , con la quale sono state dettate disposizioni riguardanti la formazione in servizio sui temi della disabilità dei docenti specializzati sul sostegno e per la promozione di figure di coordinamento.

Le nuove procedure concorsuali

Dopo aver stabilito che l’organico dell’autonomia – cioè l’organico al quale le istituzioni scolastiche possono attingere per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa – è costituito anche dei posti per il sostegno (comma 63) e che rimane ferma la possibilità di istituire posti in deroga rispetto ai parametri di legge (comma 75), la legge interviene in termini fortemente innovativi sulle procedure di assunzione dei docenti (comma 109, lettera b). Specifica che i bandi di concorso devono prevedere d’ora in poi distinte prove per titoli ed esami , suddivise per i posti riferiti ai vari gradi e ordini di scuola e che il superamento di tali prove dà luogo ad una distinta graduatoria di merito per ciascuno di essi. In sostanza non si procederà più alla compilazione di elenchi per l’assunzione dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estrapolati dalle graduatorie generali di merito ma l’accesso ai posti di sostegno avverrà attraverso specifiche prove concorsuali.
L’accesso al concorso sarà consentito – secondo quanto previsto dal comma 110 della legge – esclusivamente ai candidati che siano in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico relativo a ciascuno degli ordini e gradi di istruzione.

La delega sull’inclusione scolastica

Come accennavo all’inizio, la legge 107 prevede, a completamento del percorso di riforma, l’attuazione di nove deleghe al Governo, che dovrà tradurre in appositi decreti legislativi i principi indicati dal comma 181. La delega prevista dalla lettera c) riguarda proprio l' inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. In particolare il provvedimento delegato è volto a disciplinare:

  • la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno e la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, prevedendo anche l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
  • l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali con riferimento alle diverse competenze istituzionali (Stato, Regione, Enti locali);
  • la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
  • la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione dell’alunno , al fine di individuare le abilità residue da sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili e che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
  • la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
  • la previsione dell' obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica nonché la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
  • la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni soggetti all’obbligo scolastico che si trovano in condizioni di disabilità.

Insegnante di sostegno: si cambia?

Come si vede una parte degli indirizzi della norma di delega riguarda direttamente il personale della scuola. Da un lato l’insegnante di sostegno, il cui ruolo e la cui formazione dovranno trovare una ridefinizione; così come dovranno essere ridefiniti i criteri di assunzione, che, quindi, potrebbero mettere in discussione anche le nuove disposizioni in materia di concorsi di accesso ai ruoli appena ridisegnate dalla legge, e che ho descritto ampiamente. Anche se non esplicitamente, sembra delinearsi l’intenzione del legislatore di dare alla figura dell’insegnante di sostegno una nuova e diversa configurazione, anche attraverso la costruzione di un percorso di carriera autonomo rispetto a quello del docente curricolare . Vedremo quale sarà l’esito di questo intervento, che investe anche in generale tutto il personale della scuola sotto il profilo della formazione iniziale (quindi nei percorsi per il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso alla docenza) e di quella in servizio.
Tutti, dal dirigente scolastico al personale ATA, dovranno obbligatoriamente accedere ad una specifica formazione sui molteplici aspetti dell’integrazione scolastica; e anche questo fatto renderà molto diverse le modalità di intervento dell’istituzione scolastica per l’inclusione degli alunni con svantaggi di apprendimento.
Su quest’ultimo tema rinvio, ovviamente, ad analisi di chi possiede specifiche competenze in merito, in attesa del compimento del percorso avviato dalle norme contenute nella legge 107.

La formazione in servizio

Come detto, il 19 novembre il MIUR ha emanato una nota, che ha più i contenuti di una direttiva, volta a costituire un percorso formativo che vede come destinatari non tutti i docenti in possesso di specializzazione per il sostegno ma un docente specializzato per ogni istituzione scolastica stata o anche due nel caso di istituti con elevata presenza di figure di sostegno. Individuate dal dirigente scolastico, queste figure saranno successivamente chiamate a svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità. Si tratta, per provare a dire meglio, di una figura (“il referente/coordinatore per l’inclusione”, come viene denominato dalla nota ministeriale) che – collaborando con il dirigente scolastico nell’ambito di quel 10% che la legge 107 prevede possa essere individuato da quest’ultimo per coadiuvarlo in attività di supporto organizzativi e didattico – dovrà assicurare un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto , finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni alunno.

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