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Valutazione intermedia e finale, voti e giudizi: che cosa dice la normativa?

Come districarsi tra i problemi di interpretazione

di Paolo Bonanno30 settembre 20203 minuti di lettura
Valutazione intermedia e finale, voti e giudizi: che cosa dice la normativa? | Giunti Scuola

Sì è molto discusso sulla valutazione in decimi e giudizio. Vediamo insieme la normativa per fare un po’ di chiarezza. 

Valutazione in decimi

'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, uno dei decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 127/2015, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, aveva prescritto all’articolo 2, comma 1, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo (compresa la valutazione dell'esame di Stato) dovesse essere espressa con votazioni in decimi. Da molte parti è stata richiesta la sua soppressione, con il ripristino della valutazione espressa attraverso un giudizio descrittivo.

Valutazione con giudizio

Un recente intervento legislativo, rispondendo in parte a queste richieste, ha tuttavia reso più controversa – forse per distrazione (?) dovuta alla fretta!! – l’applicazione della contestata disposizione.

In sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, il Parlamento, ha infatti prescritto, introducendo un comma 2-bis all’articolo 1 del decreto-legge, che la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, debba essere espressa, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 attraverso un giudizio, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.


Due problemi di interpretazione 

La norma ora citata pone almeno due problemi interpretativi.

  1. In primo luogo si afferma che la diversa espressione della valutazione degli apprendimenti avviene in deroga” alla norma contenuta nel decreto 62. Ciò significa che quest’ultima norma non è stata modificata o abrogata: continua a essere vigente ma, nelle circostanze indicate dal comma 2-bis, non si applica più – nella sola scuola primaria – a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021.
  2. La seconda questione riguarda appunto le circostanze nelle quali è prevista la deroga alla valutazione espressa in decimi e l’applicazione del giudizio descrittivo. La deroga, infatti, si applica – afferma la norma – in sede di “valutazione finale” degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria.
    Questo significa, quindi, che:
  • la valutazione in decimi continua ad applicarsi nella scuola secondaria di primo grado e per l’esame di Stato, dal momento che la deroga è prevista soltanto per la scuola primaria;
  • la deroga si applica soltanto – letteralmente – in sede di valutazione finale, in quanto nulla si dice rispetto alla valutazione periodica.

E il Ministero dell’istruzione ha infatti avallato questa interpretazione letterale della nuova norma (con la nota prot. 1515 del 1° settembre 2020, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione): l’articolo 2 del decreto legislativo 62/2017 non è stato modificato e quindi, afferma la nota ministeriale, la deroga si applica, allo stato delle norme, soltanto in sede di valutazione finale; ciò significa che se non interverranno ulteriori modifiche in sede legislativa la valutazione intermedia continuerà ad essere effettuata applicando la votazione decimale

Siamo quindi, come spesso si dice, alla complicazione delle cose semplici (sempre che si tratti solo di questo…).

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