Formazione obbligatoria: pronti, partenza, via!
La legge 107 ha stabilito l’obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti. Di che cosa si tratta? A che punto siamo? Quali sono le opportunità per gli insegnanti?
Permanente e strutturale: ecco la formazione obbligatoria in servizio
Il
comma 124 dell’articolo 1 della legge 107/2015
ha stabilito (superando in qualche modo la disciplina contenuta nel
Contratto collettivo nazionale di lavoro
agli articoli da 63 a 71, anche se su questa ipotesi sarà necessario approfondire meglio le conseguenze effettive delle nuove disposizioni) l’
obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti
, dichiarandone inoltre il carattere permanente e strutturale.
In questa ottica le attività di formazione, stabilisce la norma, sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche (previsti dal
d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. Quest’ultimo deve essere adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Dati e ipotesi
Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative la legge ha poi autorizzato la spesa
40 milioni di euro annui
, a decorrere dall'anno 2016.
Siamo all’inizio del primo anno scolastico durante il quale si devono produrre gli effetti giuridici e finanziari descritti, anche se si deve tenere conto che le istituzioni scolastiche hanno deliberato l’approvazione del primo PTOF alla fine del 2015, quando mancavano ancora sia le risorse di organico che quelle finanziarie dedicate, e che il Piano nazionale di formazione non è ancora stato adottato dal MIUR.
Circolano già
ipotesi circa le modalità di attuazione della nuova disciplina della formazione in servizio
(si parla di 125 ore individuali da svolgersi nel triennio, con moduli di 25 ore composti da una quota di ore – 8 – da svolgere “in compresenza” e di 17 ore di progettazione e verifica) ma ancora siamo lontani da una definizione formale del Piano.
Il ruolo delle scuole
Le istituzioni scolastiche, quindi, si devono barcamenare tra l’obbligo di proporre attività di formazione – considerando che il PTOF è rivedibile nel prossimo mese di ottobre –, di rendere permanenti e strutturali tali attività, e la carenza di punti di riferimento, l’unico dei quali rimane l’articolo 6 del d.P.R. 275/1999 , tuttora vigente, che assegna alle scuole l’esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo , nell’ambito della quale possono curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico. Senza dimenticare – come accennato – gli articoli 65 e 66 del CCNL, che contengono comunque una disciplina dei livelli di attività formative e di predisposizione da parte del collegio dei docenti. Per esempio, il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti (da non confondersi con il PTOF) è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Piano dell’offerta formativa.
Uno strumento fondamentale per lo sviluppo della professionalità dei docenti
Ci si avvia, quindi, ma ancora nell’incertezza, verso l’attivazione di un fondamentale strumento volto allo sviluppo della professionalità del personale docente, ed è augurabile quindi che si giunga rapidamente a stabilire con chiarezza le modalità e i contenuti di questa innovazione normativa , per renderla realmente efficace e produttiva di quei benefici per il sistema scolastico che ci si debbono aspettare da questo investimento.