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Decreto integrazione studenti stranieri, gli scenari possibili: il commento di Mario Maviglia

Docenti e fondi ad hoc per i neoarrivati a partire dal 2025: cosa succederà? E che cosa possono fare le scuole?

di Chiara Tacconi18 giugno 20241 minuto di lettura
Decreto integrazione studenti stranieri, gli scenari possibili: il commento di Mario Maviglia | Giunti Scuola© Adobe Stock/New Africa

“Per gli stranieri il nostro obiettivo è consentire a ciascuno di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, primo, fondamentale passo per una reale inclusione”. Così il ministro Giuseppe Valditara ha presentato il decreto legge che regola l’integrazione degli alunni stranieri (n. 71, art. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2024).

“Nelle classi dove gli studenti di origini straniere, e che abbiano importanti carenze nella conoscenza della lingua, siano uguali o superiori al 20%, dal 2025 arriverà un docente adeguatamente formato che affiancherà con lezioni di potenziamento il lavoro di classe. Già da settembre, intanto, le scuole potranno organizzare corsi aggiuntivi extracurricolari di potenziamento grazie a fondi ad hoc del PON.”

Le misure per i neoarrivati in Italia

“Le misure sono rivolte – spiega il MIM – a quegli alunni stranieri che, soprattutto se neoarrivati in Italia, non possiedono un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana come lingua di comunicazione e (conseguentemente) di studio, e che mantengono gravi deficit di conoscenza della lingua nel percorso successivo. Basti pensare che il tasso di dispersione scolastica per questi studenti stranieri si attesta, infatti, a oltre il 30% a fronte di una dispersione degli studenti italiani pari ad appena il 9,8%. Per queste ragioni, si prevede, da una parte, la possibilità per le scuole – già per il prossimo anno scolastico – di accedere a specifici progetti PON volti ad assicurare il potenziamento dell’apprendimento della lingua italiana; dall’altra, di avviare un percorso che porterà, attraverso la rimodulazione degli organici, ad introdurre, per le classi con un numero di studenti stranieri neoarrivati in Italia, e con deficit nella lingua, pari o superiore al 20%, un docente con una formazione ad hoc”.

Il commento di Mario Maviglia

Mario Maviglia, già ispettore del Ministero dell’Istruzione, è uno dei massimi esperti di politica e attualità scolastica, in particolare per lo 0-6 e la scuola primaria. Autore di numerose pubblicazioni e guide per docenti e dirigenti, collabora da molti anni con le riviste Giunti Scuola. Il suo ultimo libro, scritto insieme a Laura Bertocchi, è “La scuola e i suoi scarti”.

Maviglia, in estrema sintesi: quali sono i pro e i contro di questo decreto sugli studenti stranieri?

“Innanzi tutto va detto che il fatto di aver scelto la forma del decreto-legge invece che la più defatigante proposta di legge indica la volontà del Governo di far approvare in tempi brevi il provvedimento a scapito però di una più meditata e ampia discussione in merito. In ogni caso l’idea di assegnare risorse professionali aggiuntive per favorire l’integrazione degli alunni stranieri in quelle scuole dove vi è una significativa affluenza di tali studenti appare una misura condivisibile anche se occorre capire a chi vengono rivolti tali interventi. Infatti, se hanno come destinatari i soli studenti stranieri neo arrivati (come peraltro stabilisce il decreto legge 31/05/2024 n. 71), appare difficilmente applicabile nelle scuole secondarie superiori. Infatti ipotizzando una classe di 25 alunni, per far scattare la soglia del 20% e fruire delle risorse aggiuntive, occorre che almeno 5 alunni siano stranieri neo arrivati. Un’ipotesi irrealistica, a meno che la scuola – artatamente – non convogli tutti gli studenti stranieri neo arrivati in alcune classi per poter superare il quorum ma in tal modo snaturando la fisionomia delle classi e rischiando di creare classi-ghetto”.

Dall'annuncio alla pratica: che cosa succederà adesso? Cosa vedremo realizzare a breve e lungo termine? 

“Va ricordato che il decreto legge 71/2024 n. 71 dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza, e in questo lasso di tempo potrebbe subite modifiche o integrazioni. Nel frattempo le scuole che si trovano nelle condizioni previste dal decreto (o che ritengano di trovarsi) potranno cominciare ad elaborare un progetto di intervento da far approvare al collegio dei docenti. È opportuno che tale progettualità sia indirizzata ovviamente a “consentire a ciascuno di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, primo, fondamentale passo per una reale inclusione”, però occorre stare attenti a non trasformare l’apprendimento della lingua italiana in un asfittico armamentario di regole grammaticali, norme morfo-sintattiche ecc. (pur importanti), dimenticando l’aspetto più squisitamente comunicativo e relazionale della lingua”.

E in concreto, chi farà cosa e con quali risorse?

“Da quanto è dato capire, le scuole che aderiranno alla proposta, avendone i requisiti, potranno fruire di un docente in più in organico “adeguatamente formato che affiancherà con lezioni di potenziamento il lavoro di classe.” Ma il decreto–legge 71/2024 ricorda che già a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche possono promuovere attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, che però – come sappiamo – scaturiscono dall’esito dell’iter dei bandi e dunque non costituiscono una fonte certa di finanziamento. Il decreto-legge stabilisce che verranno definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente. Ciò consentirà di comprendere meglio l’entità delle risorse che verranno messe in campo e dunque il numero di classi coinvolte. La mia impressione è che allo stato attuale ci siano molti annunci e poca sostanza”.

                         

Decreto legge n. 71, 31 maggio 2024
Art. 11  Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri   

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, puo' essere disposta l'assegnazione  di  un  docente  dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo e' disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri  che  si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri  di  ammissibilita'  del  predetto  Programma.  La partecipazione alle attivita' di cui al presente comma e' riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso  delle  competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresi', le modalita' di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:   «b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».          

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