Il tuo carrello (0 prodotti)

Il tuo carrello è ancora vuoto

Libri, riviste e tanti materiali digitali: trova la risorsa per te.

Scuola e nuove figure professionali: albo dei pedagogisti e albo degli educatori professionali socio-pedagogici

Dopo decenni di attese il provvedimento colma una vistosa lacuna nel campo di queste professioni. Che cosa cambia per le scuole?

di Mario Maviglia24 aprile 20241 minuto di lettura
Scuola e nuove figure professionali: albo dei pedagogisti e albo degli educatori professionali socio-pedagogici | Giunti Scuola

Il 10 aprile 2024, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge 788 che istituisce l’albo dei pedagogisti e quello degli educatori professionali socio-pedagogici, entrambi inseriti nell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo provvedimento arriva dopo decenni di attese e colma una vistosa lacuna nel campo di queste professioni, finora escluse da una riconoscimento giuridico. E ciò segnala la scarsa considerazione di cui godono le scienze pedagogiche in Italia.

Pedagogista

Il pedagogista viene definito dalla legge un professionista di livello apicale che può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario (per gli aspetti socio-educativi), nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

Educatore professionale socio-pedagogico

L’educatore professionale socio-pedagogico viene definito un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari (limitatamente agli aspetti educativi). L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario (limitatamente agli aspetti educativi). In particolare, l’educatore professionale dei servizi educativi per l’infanzia opera all’interno del sistema 0-6 (settore 0-3), come delineato dal D.Lvo 65/2017. In questo caso è richiesta una laurea triennale (L 19), con accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi, a differenza di quanto avviene per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria (per i quali è richiesta una laurea magistrale quinquennale a ciclo unico). Come si vede, permane l’antico vezzo di richiedere una formazione meno corposa per gli educatori che si occupano della prima infanzia.

Cosa cambia per le scuole

Le scuole potranno trarre qualche vantaggio da queste innovazioni normative? Per quanto concerne la figura del pedagogista va chiarito che nell’ambito della loro autonoma programmazione i servizi educativi e le scuole potranno avvalersi della funzione di consulenza e formazione di questa figura in relazione alle loro risorse finanziarie. Non va confusa questa figura con quella dello psicopedagogista che alcune scuole hanno attivato utilizzando le risorse del loro organico. Il pedagogista di cui si sta parlando è invece un professionista esterno alla scuola che può intrattenere un rapporto professionale con l’istituzione scolastica scuola sulla base di uno specifico incarico e utilizzando le risorse finanziarie disponibili.

Scuola dell'infanziaScuola primaria