Riforma della scuola 2015 – L'organico dell'autonomia e gli incarichi triennali
In quattro puntate, tutto quel che c'è da sapere sulla legge per “La Buona Scuola”. Oggi Paolo Bonanno ci parla dei punti qualificanti, l'organico dell'autonomia, gli incarichi triennali.
La "Buona Scuola" è legge
Questa volta non parliamo più di proposte o ipotesi: la legge, denominata "di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", ha visto finalmente la luce, con l'approvazione definitiva, nella giornata di giovedi 9 luglio, da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale oggi 15 luglio 2015 (legge 13 luglio 2015, numero 107, pubblicata in "Gazzetta ufficiale", 162, 15 luglio 2015). L’entrata in vigore è prevista per domani 16 luglio.
Cosa succederà ora dal prossimo primo settembre? Non molto, al momento: certo, per qualcuno (coloro che troveranno finalmente un posto “fisso” nella scuola, dopo anni di incertezza e di lavoro precario) sarà una data molto importante, anche se, come vedremo, questo evento riguarderà nell’immediato un numero di persone molto inferiore a quello pubblicizzato. Ma che cosa cambia per la scuola in quanto tale?
I punti qualificanti
Due sono i punti qualificanti – nell’intenzione del legislatore – di questo disegno di legge: dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e la riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione .
Per dare corpo a queste finalità il legislatore ha individuato essenzialmente due strade: l’istituzione di un “organico dell’autonomia” (comma 5 dell’articolo 1 della legge) e la ridefinizione delle competenze del dirigente scolastico (comma 78). Nella sostanza l’intenzione manifestata sarebbe quella di dare, attraverso il potenziamento della dotazione di personale docente, risorse umane adeguate per garantire un’offerta formativa sempre più efficace. Si vogliono altresì dare al dirigente scolastico strumenti operativi che gli consentano di incidere in termini più ampi ed efficaci sulla gestione (e non solo!) dell’istituzione scolastica.
Tutto questo, però, si realizzerà pienamente a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017 mentre il prossimo anno scolastico sarà caratterizzato essenzialmente dall’attuazione del piano straordinario delle assunzioni, volto a consolidare la posizione giuridica di un cospicuo numero di docenti (ma, come vedremo, non di tutti coloro che aspirano a veder riconosciuti quelli che ormai vengono considerati diritti conclamati).
L’organico dell'autonomia
La sostanza di questa innovazione riguarda la nuova strutturazione che si intende dare agli organici del personale docente e alle finalità che tale strutturazione deve perseguire. Nelle confuse norme della nuova legge si giunge a individuare, dopo un tortuoso percorso fra i commi più disparati, la composizione dell’organico dell’autonomia : il comma 68 stabilisce che esso comprende l’organico di diritto (che, si desume da altre disposizioni, è a sua volta composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per «il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento» (si suppone dell’attività didattica).
In sostanza, lo scopo dichiarato (già richiamato nel comma 5) di questa composizione degli organici del personale docente è quello di "dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione" collegandolo funzionalmente alle esigenze organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche evidenziate dall'approvazione, con cedenza triennale (ne parlo più sotto), di un piano dell’offerta formativa rinnovato rispetto a quello già previsto dall’articolo 3 del d.P.R. 275/1999 , articolo riscritto dal comma 14 dell’articolo 1 della legge di riforma.
I docenti dell’organico dell’autonomia, afferma la nuova norma, " concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento ". In quale modo lo faranno, dall’anno scolastico 2016-2017 (perché nel 2015-2016 tutto continuerà a funzionare come prima)?
Gli incarichi triennali
Già, perché dal 2016-2017 i posti delle istituzioni scolastiche non saranno più coperti dalle procedure di mobilità e assegnazione di sede fino ad ora utilizzate. Stabilito che l’organico dell’autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in “ambiti territoriali”, la cui ampiezza sarà definita non direttamente dalla legge ma dagli uffici scolastici regionali, e dovrà essere inferiore alla provincia o alla città metropolitana (riemergeranno i distretti?),
i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole
. Saranno invece i dirigenti scolastici a stabilire, attraverso proposte di incarico a tali docenti, chi presterà servizio e dove.
Questo meccanismo, ormai universalmente noto come “ chiamata diretta ”, ha sollevato un dibattito molto duro e penso che sarà oggetto di ulteriori contestazioni, anche in sede giurisdizionale. Al momento mi limito ad illustrare le modalità con le quali si realizzerà questa innovazione che sostanzialmente farà venir meno le attuali procedure di assegnazione di sede e di mobilità del personale docente.
- L’arco temporale triennale diviene i punto di riferimento per tutte le procedure introdotte dalla legge : triennale è la determinazione dell’organico, triennale la definizione del piano dell’offerta formativa, triennali gli incarichi conferiti ai docenti dell’organico dell’autonomia.
- Dal 2016-2017 i dirigenti scolastici , afferma la legge, “ per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica” propongono gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale nel quale è inserita la scuola . Attenzione: la finalità prioritaria degli incarichi è quella di coprire i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili; certo – come è stato precisato nell’ultima stesura della norma (comma 79) – tenendo anche conto delle candidature presentate dai docenti e delle precedenze spettanti a coloro che hanno titolo a beneficiare della legge 104 del 1992 (persone con handicap o che assistono familiari con handicap).
- La formulazione della proposta di incarico deve avvenire “in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa” e tale coerenza si deve mantenere, ai fini del rinnovo, anche nel successivo periodo triennale. Il dirigente dovrà valorizzare il curriculum personale, le esperienze e le competenze contrattuali e può anche svolgere colloqui.
Un timore
A questo punto un commento è d’obbligo, a prescindere anche dalle perplessità operative che già si intravedono per l’attuazione di una procedura di questo genere. Il piano dell’offerta formativa ha durata triennale (con possibilità, lo vedremo meglio affrontando le modifiche dell’articolo 3 del d.P.R. 275/1999 , di una revisione annuale) e quindi il docente incaricato saprà che rimarrà sicuramente in quella scuola per tale periodo e che successivamente dovrà sperare che le sue competenze siano ritenute ancora “coerenti” con i POF : in caso contrario rischierà di ritornare nel limbo dell’ambito territoriale, in attesa che qualche altro dirigente ritenga di potergli conferire un altro incarico.
Appare giustificato a questo punto un timore : l’espressione della libertà di insegnamento non troverà un serio condizionamento (oltre ad altri che saranno illustrati in altra sede) nell’esigenza di mantenere la “coerenza” con il POF, per riuscire a farsi confermare nella sede di servizio? Certo, difficilmente un’istituzione scolastica avrà l’esigenza di modificare immediatamente il Piano triennale: ma se ciò avvenisse e le qualità professionali di un docente non corrispondessero più alle esigenze del nuovo Piano?
Si profilano ombre non indifferenti sull’applicazione di questa parte della legge. Non sono le sole, e cercherò di darne conto nei prossimi interventi.