Riforma della scuola 2015 – Le competenze del dirigente scolastico
Seconda puntata delle quattro previste da Paolo Bonanno per illustrare il testo della legge 107 (“La Buona Scuola”). Oggi parliamo del ruolo del dirigente scolastico.

Il dirigente e la “piena” attuazione dell’autonomia
Come ho evidenziato nel primo intervento, una delle prioritarie finalità della legge 107 è è quella di dare “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria”, attraverso “la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi dal 5 al 36” che “sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. Come si vede la versione definitiva del provvedimento legislativo di riforma, prima impostata esplicitamente su un rafforzamento delle funzioni del DS, nel presupposto che la mancata, piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche fosse imputabile ad una insufficiente ampiezza dei poteri del dirigente scolastico, individua ora le cause più rilevanti di tale evento nella carenza di adeguate risorse umane e finanziarie .
Di qui, con una distribuzione asimmetrica in varie norme della legge, si ridisegna comunque – ma ancora in termini discutibili, come vedremo tra breve – una figura di dirigente scolastico cui sono affidate competenze formalmente meno eclatanti rispetto all’originario progetto governativo , ma che incidono ancora fortemente sull’organizzazione didattica e sulla gestione del personale e che stanno dando luogo a forti contestazioni. Una di queste competenze è stata già illustrata parlando dell’organico dell’autonomia e del conferimento degli incarichi triennali ; vediamo ora quali ulteriori forme di intervento sulla vita delle scuole e del personale che vi opera sono concretamente individuate dalla legge 107.
Il dirigente e il nuovo Piano dell’offerta formativa
La legge interviene in termini sostanziali sulla procedura di definizione del POF . Se in un primo momento il progetto governativo ne affidava addirittura l’elaborazione al dirigente, relegando il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto ad un mero ruolo consultivo, la legge 107 dispone ora, con una ampia modifica dell’art. 3 del d.P.R. 275/1999, che “il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.”
In realtà i poteri del dirigente diventano ancora più penetranti : è vero che la competenza nell’elaborazione del POF torna in capo al collegio dei docenti, ma questo deve esercitarla sulla base di indirizzi che sono definiti dal dirigente e che incidono non solo sulle scelte di gestione (che spettano per legislazione generale al dirigente di un amministrazione pubblica) ma anche sulle “attività della scuola”. In sostanza, violando palesemente, a mio parere, il principio secondo il quale nelle pubbliche amministrazioni l’organo di indirizzo deve essere separato dall’organo di gestione, la legge di riforma affida al dirigente scolastico competenze che il TU 297/1994 affida espressamente (articolo 10, comma 1) al Consiglio di istituto . La norma del TU non risulta abrogata e quindi potranno sorgere anche problemi di conflitto di competenze.
Il dirigente e la valorizzazione del merito del personale docente
Come è noto, il d.P.R. 80/2013 ha disciplinato il sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. In tale ambito si sarebbe dovuto sviluppare un percorso attraverso il quale giungere a definire criteri in base ai quali introdurre anche nel mondo della scuola la valorizzazione individuale dell’attività del personale docente. Il Governo, forzando a questo punto il quadro ordinamentale, ha imposto l’introduzione del principio di valorizzazione del merito del personale docente , da un lato con l’istituzione presso il MIUR , a partire dall’anno finanziario 2016, un apposito fondo di 200 milioni, da ripartire a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione all’organico dei docenti sia pure tenendo conto di alcuni criteri perequativi e dall’altro affidando al dirigente scolastico la competenza nell’assegnazione individuale di una somma di denaro con natura di retribuzione accessoria , denominata espressamente dalla legge bonus.
Nell’originario testo del ddl governativo il dirigente scolastico avrebbe dovuto assegnare il bonus sentito il Consiglio di Istituto. Nel corso della discussione parlamentare si è introdotto l’intervento nella procedura di assegnazione del Comitato di valutazione dei docenti, organismo già previsto dall’art. 11 del T.U. 297/1994, ma la cui composizione è stata modificata sostanzialmente.
Il comitato, infatti, è presieduto dal dirigente scolastico ed è formato da tre docenti dell’istituzione scolastica (due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto) e da due rappresentanti dei genitori (nella scuola del secondo ciclo da un genitore e uno studente), anch’essi scelti dal Consiglio di istituto. Inoltre la stesura definitiva della legge ha previsto
l’inserimento nel comitato di un componente esterno
, individuato dell’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Il Comitato di valutazione dei docenti e le linee guida
Il compito del comitato risulta ora quello di individuare sulla base dei quali il dirigente provvederà all’assegnazione del bonus . Tuttavia appare subito evidente un’incongruenza: aver affidato la presidenza del comitato al dirigente scolastico implica l’inopportuna possibilità di quest’ultimo di condizionare la definizione dei criteri che lui stesso dovrà poi applicare. Tecnicamente potrebbe configurarsi un conflitto di interessi, e quindi una possibile alterazione della scelta per l’attribuzione di un compenso di natura retributiva (con ulteriori problemi legati, ma di questo parleremo in latra sede, alla disciplina contrattualistica della retribuzione dei dipendenti pubblici).
È pur vero che la riformulazione dell’articolo 11 del TU 297 individua tre tipologie di indicatori che saranno la base per l’individuazione dei criteri da parte del comitato (qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo scolastico e formativo; risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche; responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale). Ma ciò non toglie che l’equilibrio tra i criteri sarà determinato dal comitato e quindi, in parte, dallo stesso dirigente scolastico.
- Gli uffici scolastici regionali
È opportuno evidenziare, infine, che la stesura definitiva della legge prevede al comma 130 che al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali invieranno al MIUR una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti sulla base delle procedure introdotte dalla legge 107. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Linee guida che saranno riviste periodicamente, su indicazione del MIUR, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. In sostanza sembra che il legislatore, non pienamente convinto della bontà delle disposizioni introdotte, abbia inteso lasciare aperta la porta ad una correzione almeno dei criteri attraverso una sorta di “sperimentazione” triennale , che dovrebbe fornire elementi per meglio calibrare e uniformare a livello nazionale le modalità di riconoscimento del merito individuale dei docenti.
Il dirigente e il periodo di formazione e prova del personale docente
La legge 107 interviene anche in materia di superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, fino ad ora disciplinata dal TU 297/1994 con gli articoli da 437 a 440. Premesso che le disposizioni contenute nel TU continueranno ad applicarsi in quanto compatibili con le nuove norme, la procedura per il superamento del periodo di formazione e di prova si configura ora come segue.
- Si richiede lo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’intero anno scolastico , dei quali almeno 120 devono essere stati prestati per le attività didattiche. Nel sistema precedente si richiedevano 180 giorni svolti entro il 30 giugno esclusivamente nello svolgimento delle attività didattiche.
- La valutazione viene effettuata da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti , sulla base dell’istruttoria di un docente al quale il dirigente affida le funzioni di tutor. Da notare che il comitato di valutazione quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova è composto dal dirigente, dai docenti che ne fanno parte e dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. È esclusa, quindi, la componente genitori e studenti e il componente esterno.
- In caso di valutazione negativa è previsto che il docente sia sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile . La normativa precedente lasciava ad una valutazione discrezionale del dirigente scolastico decidere se concedere una seconda opportunità al docente, e quindi la nuova disposizione è in parte più favorevole.
Rispetto alle proposte originarie delle norme in materia che prevedevano la valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente con funzioni di tutor, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, la procedura è stata semplificata ed è stato introdotto il parere del comitato di valutazione dei docenti che sostituisce la più macchinosa acquisizione dei pareri degli organi collegiali, uno dei quali (il Consiglio di Istituto) formato anche da componenti riferiti all’utenza (genitori e studenti). La decisione conclusiva rimane di competenza del dirigente scolastico , cui viene in parte attenuata la componente discrezionale. Qualche problema potrà sorgere quando si tratterà di verificare su casi concreti la compatibilità delle norme del TU 297, che non vengono abrogate e che disciplinano le conseguenze del mancato compimento del numero di giorni necessario (proroga del periodo di prova) e del giudizio negativo, che nel nuovo sistema opererebbero soltanto dopo il secondo periodo, che deve essere ora consentito comunque al docente.
La questione andrà approfondita anche il relazione all’emanazione del decreto ministeriale che dovrà essere emanato ai sensi del comma 118, per individuare gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. È chiaro che dovrà essere approvato tempestivamente : in caso contrario non sarà possibile attuare le nuove modalità per il superamento del periodo di prova del personale docente.
Con il prossimo intervento illustrerò il piano straordinario delle assunzioni del personale docente e le sue implicazioni non sempre coerenti con le finalità che il Governo sembrava intenzionato a perseguire.