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Leggiamo il ddl per la Buona Scuola – L’educazione 0-6

Paolo Bonanno legge il ddl sulla "Buona Scuola". Cinque le puntate: autonomia, il ruolo del dirigente, organizzazione degli organici e assunzioni, l'educazione 0-6, le deleghe. Ecco la quarta puntata, sull'educazione 0-6.

di Redazione GiuntiScuola24 marzo 20156 minuti di lettura
Leggiamo il ddl per la Buona Scuola – L’educazione 0-6 | Giunti Scuola

Le numerose deleghe che il Governo propone al Parlamento con l’articolo 21 del ddl per la "Buona Scuola" sono finalizzate a riordinare, semplificare e codificare le disposizioni legislative in materia di istruzione (per giungere – e questo sarebbe lodevole – ad una lettura più agevole e concentrata, delle numerosissime disposizioni di legge e regolamento che disciplinano l’ordinamento scolastico). Dedicherò il mio prossimo articolo ad illustrare tutte le deleghe. Ora mi preme anticipare l'analisi della delega che riguarda l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni . Molto si è parlato di questo argomento. E non a torto: il progetto del Governo è infatti teso a modificare radicalmente la struttura e i contenuti dell'attuale scuola dell’infanzia, integrandola con i servizi educativi per l’infanzia, che, come è noto, hanno ben altra natura.

Il progetto 0-6

La delega al Governo riprende in buona parte quanto proposto dal disegno di legge 1260 , ancora in discussione presso la Commissione istruzione del Senato, ma che da tempo non è più stato messo all’ordine del giorno. E probabilmente il rischio che il progetto si impantanasse in un percorso parlamentare accidentato, che finisse per vanificarne la realizzazione, ha spinto in Governo a trasformarlo in uno dei punti qualificanti della “Buona scuola”, includendolo nelle deleghe previste dall'articolo 21.

Quali sono gli obiettivi del progetto, ora assunto dal Governo?

In primo luogo estendere in maniera omogenea l'intervento pubblico a favore dei bambini dalla nascita fino al compimento dell’età dell'obbligo . Per questo il passo fondamentale viene ritenuto quello della creazione di un sistema nel cui ambito trovino collocazione paritetica i servizi educativi (di competenza degli enti locali) e la scuola dell'infanzia.

Secondo il ddl, per ottenere questo risultato sono necessarie alcune azioni che espongo qui sotto in massima sintesi:

  • definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia che prevedano di generalizzare la scuola dell’infanzia;
  • qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;
  • standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e all’orario di apertura, che prevedano tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia
  • coordinamento pedagogico territoriale e riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione .

Quale scuola dell'infanzia?

Come si vede emerge una intenzione ben chiara: i servizi educativi (e quindi l'attività di assistenza degli enti locali) e la scuola dell'infanzia (e quindi i servizi scolastici, appartenenti al sistema nazionale di istruzione) dovranno costituire un “unicum” destinato a rispondere alle esigenze delle famiglie sotto molti profili .

Ciò che è importante, considerando questa ottica della scelta "zero-sei", è che un progetto destinato a ridisegnare il sistema dei servizi integrati dell'infanzia, individuando anche il nido quale servizio educativo, non snaturi il fondamento della scuola statale dell'infanzia , nata nel 1968 (v. la legge 444/1968) con fini ben precisi: di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

Il ruolo dello Stato

Rinvio ad altra sede, ed eventualmente al momento dell'approvazione dei provvedimenti delegati, un'analisi delle innovazioni che saranno introdotte nel sistema educativo. Mi limito ora ad illustrare brevemente i contenuti della delega come definita nel ddl.

Oltre agli strumenti già illustrati (generalizzazione, qualificazione universitaria del personale, individuazione degli standard), il Governo dovrà:

  • definire le funzioni e i compiti delle Regioni e degli Enti locali , al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato e, in quest’ottica, escludere i servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale (rendendoli, quindi, accessibili a tutti);
  • prevedere un cofinanziamento dei costi di gestione da parte dello Stato , con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia, approvando e finanziando un Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Dal punto di vista strutturale il provvedimento delegato dovrà promuovere la costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età da 0-6 anni , anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.

Le competenze del personale della scuola

Come si vede si tratta di un progetto che incide fortemente sull'attuale sistema, uniformando sia le strutture di servizio che le competenze del personale: l'integrazione avverrà, infatti, in gran parte sotto questo profilo . Dal momento che tutti gli operatori del sistema integrato dovranno possedere una qualificazione universitaria, potranno essere chiamati a svolgere la loro attività in compresenza nelle strutture integrate con la costituzione dei poli dell'infanzia, che potranno essere aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.