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Stranieri e accesso al welfare

Assegno di maternità e per il nucleo familiare numeroso. Esiste un limite alla discrezionalità nel trattamento differente riservato al cittadino italiano e a quello straniero? Di Anna Baracchi. 

di Redazione GiuntiScuola08 gennaio 20164 minuti di lettura
Stranieri e accesso al welfare | Giunti Scuola

La Costituzione, per (ri)cominciare

Viviamo in un periodo storico in cui i tagli al welfare diventano sempre più consistenti. Sempre più urgente è, per tale motivo, la necessità politica di decidere quali categorie “meritino” di essere tutelate dal sistema assistenziale. In quest’ottica il legislatore nazionale e molte amministrazioni locali hanno posto in essere normative e prassi di esclusione dello straniero dall’accesso a welfare. Ma esiste un limite alla discrezionalità dell’amministrazione e del legislatore nazionale nella differenziazione tra la posizione del cittadino e quella dello straniero nell’accesso a questi benefici?
La nostra Costituzione, all’art. 31 prevede che lo Stato italiano “agevoli con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". In tale ottica il nostro ordinamento prevede alcune misure volte al sostegno della famiglia , della genitorialità e della natalità, senza prevedere alcuna distinzione tra il cittadino italiano e il cittadino straniero.

Maternità e nucleo familiare numeroso: a che punto siamo?

Tra le prestazioni più rilevanti in questo senso ci sono sicuramente l’assegno di maternità di base ( art. 74 L. 151/2001 ) e l’assegno per in nucleo familiare numeroso ( art. 65 L. 448/1998 ), prestazioni concesse dai Comuni ed erogate dall’INPS a favore delle famiglie a basso reddito al fine di sostenere e migliorare le condizioni di vita dei nuclei familiari e di contrastare il fenomeno della povertà. In quale misura i cittadini stranieri residenti sul nostro territorio possono accedere a tali prestazioni?
Lo Stato italiano in passato consentiva l’accesso a tali benefici ai soli cittadini italiani mentre ne escludeva i cittadini comunitari e i cittadini extra UE. Quindi, a parità di condizioni di bisogno, alcuni soggetti, sebbene residenti sul territorio italiano da moltissimi anni ed integrati nel nostro sistema economico e sociale, venivano esclusi dal beneficio per il solo fatto di non possedere la cittadinanza italiana.
Il sospetto però che tale esclusione non fosse legittima , anche alla luce di una serie di direttive europee che prevedono la parità di trattamento tra cittadini italiani e alcune categorie “qualificate” di stranieri, ha fatto sì che si compissero negli anni numerose battaglie giudiziarie e politiche per l’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali. È solo grazie a questi interventi che lentamente e non senza reticenze, il legislatore e l’amministrazione, tramite leggi e circolari, hanno esteso l’accesso a tali benefici ai cittadini comunitari, ai titolari di protezione internazionale, ai familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione e da ultimo anche i lungosoggiornanti. Proprio il caso dell' accesso dei cittadini lungosoggiornati all’assegno famiglie numerose risulta emblematico: mentre già da anni l’estensione del diritto a questa categoria veniva riconosciuta da tutti i giudici in molti tribunali d’Italia , solo due anni fa lo stato Italiano ha modificato la normativa, estendendo il beneficio ai lungosoggiornanti ( L.97/2013 ).

Una sfida aperta

Sebbene dunque la categoria degli aventi diritto alle prestazioni sociali tra la popolazione straniera sia oggi più ampia rispetto al passato, la battaglia alla parità non può dirsi conclusa; molti stranieri rimangono ancora esclusi dall’accesso al welfare e continuano a scontrarsi con prassi amministrative non rispettose della normativa comunitaria . Il caso oggi oggetto di "confronto" e “scontro” con le pubbliche amministrazioni riguarda la possibilità per i titolari di "permesso unico lavoro" (cioè di tutti quegli stranieri titolari di un permesso che consente di lavorare) di accedere alle prestazioni sociali. La direttiva europea 2011/98 riconosce a questa categoria di cittadini stranieri la parità con i cittadini italiani nell'accesso alle prestazioni sociali salvo che lo stato abbia esercitato il diritto di deroga e ne abbia previsto una limitazione. La normativa italiana ha recepito la direttiva stessa - che pertanto deve essere applicata - con l'art. 12 del d.lgs 40/2014 , senza esercitare alcuna deroga. Le amministrazioni però, un po' per prassi erronee e consolidate e un po' per millantate questioni di bilancio, rimangono restie. Molti stranieri titolari di “permesso unico lavoro” sono oggi di fatto esclusi dal beneficio e si trovano costretti a rivolgersi ai tribunali per vedere un loro diritto tutelato.

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