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Andare a scuola: un diritto di tutti i minori

Alcune scuole rifiutano di iscrivere alunni stranieri. Come contrastare i rifiuti illegittimi?

di Redazione GiuntiScuola12 ottobre 20155 minuti di lettura
Andare a scuola: un diritto di tutti i minori | Giunti Scuola

Iscrizioni in corso d’anno

L’iscrizione del minore straniero può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico (art. 45, co. 1, D.P.R. n. 394/99).
Tuttavia, nel caso di iscrizione in corso d’anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali.
In tali situazioni, chiarisce il MIUR, “resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale ” ( circolare n. 51 del 18 dicembre 2014, p. 2 ). La scuola dovrà dunque indirizzare il genitore presso un’altra scuola, territorialmente vicina, ove il minore possa essere iscritto, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all’istruzione.

Per quali motivi la scuola può rifiutare l'iscrizione?

Oltre che per il superamento del limite massimo dei posti complessivamente disponibili, in generale una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti due casi:

  • se il minore non ha i requisiti minimi di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione;
  • se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima.

È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:

  • mancanza dei documenti anagrafici o della residenza;
  • mancanza del permesso di soggiorno: ciò vale per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, inclusi la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, anche dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni (si ricorda inoltre che, con l’ Avviso del 19/05/2014, il MIUR ha corretto le “ Linee Guida per l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri ” del 19/2/2014, escludendo il permesso di soggiorno tra i documenti da richiedere al momento dell’iscrizione.;
  • inadeguatezza delle competenze possedute dall’allievo (con l’unica eccezione vista sopra);
  • età ritenuta “troppo elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado;
  • asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili;
  • superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”;
  • mancanza di organico e risorse per “garantire l’integrazione del minore straniero”.

Cosa si può fare in caso di rifiuto?

L’illegittimo rifiuto dell’iscrizione di un minore straniero costituisce un atto discriminatorio e può configurare il reato di omissione d’atti d'ufficio (art. 328 co.2 del Codice penale) o, ove vi sia il consapevole intento di discriminare lo studente straniero, anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 del Codice penale), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l’esercizio di un diritto fondamentale.
Si ricorda che, in tutti i casi in cui la scuola rifiuti l’iscrizione, è tenuta a consegnare al genitore una dichiarazione , firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva tale rifiuto. La richiesta di iscrizione, infatti, si configura come un’istanza di avvio di un procedimento amministrativo, per cui trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/90, in base a cui il procedimento deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, scritto e motivato.

Il genitore può richiedere all’ Ufficio Scolastico Regionale , che ha tra le sue competenze la vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione (D.P.R. 17/2009, art. 8, co. 2), e/o all’ Ente locale di verificare la legittimità del rifiuto dell’iscrizione (ad esempio controllando se effettivamente la scuola abbia raggiunto il limite massimo dei posti complessivamente disponibili) e di intervenire per garantire il diritto all’istruzione.
In caso di rifiuto ritenuto illegittimo, si può valutare la possibilità di un’ azione legale al fine di vedere riconosciuto al minore il fondamentale diritto all’istruzione, che in base alla Costituzione, alle Convenzioni internazionali e alla legge italiana deve essere garantito a tutti i minori, a prescindere dalla nazionalità e da ogni altra circostanza.

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