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Domande di cessazione dal servizio: scadenza 30 marzo

Il 30 marzo è la data di scadenza per presentare le domande di cessazione del servizio a partire dal 1° settembre 2012. Lo stabilisce la Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012.

di Redazione GiuntiScuola14 marzo 20122 minuti di lettura

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per il personale scolastico
Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Con la Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 il Miur ha trasmesso alle Direzioni regionali dell’istruzione il Decreto Ministeriale n. 22 di pari data, che regolamenta le modalità di cessazione dal servizio del personale della scuola per l'anno scolastico 2012-2013.

Le domande per la cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2012 , utilizzando, per quanto riguarda il personale docente, educativo e ATA, il sistema informativo POLIS , previa iscrizione degli interessati al sistema stesso.

Le domande di trattenimento in servizio , che devono essere presentate anch'esse nei termini indicati, continueranno, invece, ad essere presentate in forma cartacea. I dirigenti scolastici dovranno presentare anch’essi la domanda attraverso il sistema POLIS, sempre entro il 30 marzo 2012.

Vengono ritenute pienamente valide le domande presentate attraverso il sistema informativo anche prima dell’emanazione del Decreto Ministeriale n. 22 .

La circolare precisa che per il personale che,

per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del Decreto Legge n. 201 del 2011 continuano a valere le condizioni precedenti.

Per coloro che non rientrano nelle fattispecie descritte, per l’anno 2012 le regole sono così modificate:

  • Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
  • la pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia , potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini.

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