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Sorveglianza degli studenti in caso di neve

Sorveglianza degli alunni in orario non scolastico: in caso di neve, il dirigente può obbligare gli insegnanti a fermarsi a scuola? 

di Redazione GiuntiScuola20 gennaio 20122 minuti di lettura

Gentile Bonanno,

le ho già scritto, ottenendo pronta risposta. Torno ad approfittare della Sua preziosa consulenza riguardo alla sorveglianza alunni in orario non scolastico .

Il mio comune, in collaborazione con i dirigenti scolastici, ha varato un piano neve per l'emergenza. Nel documento si dice testualmente:

"In caso di nevicata improvvisa con le scuole aperte, gli studenti potranno rimanere presso il plesso scolastico fino a quando le condizioni della rete stradale ne consentiranno il trasporto in sicurezza . In casi di estrema emergenza, gli istituti scolastici garantiranno la sorveglianza e l'eventuale vitto, con la collaborazione dei servizi comunali, per evitare che i genitori impegnino la rete stradale se ancora non ci sono le condizioni di sicurezza, con il rischio di ritardare ulteriormente l'intervento dei mezzi per lo sgombero della neve."

E dunque ecco le mie domande:

  • I dirigenti possono far rimanere a scuola il personale docente?
  • Se possono farlo, quali sono le normative?
  • Può un docente con famiglia, figli e anche persone anziane ( Legge 104 ) rifiutarsi?

Grazie di nuovo. [lettera firmata]

Nel caso descritto, e come risulta specificato nel testo del piano di emergenza che lei cita, non sono i dirigenti scolastici a determinare le modalità di sorveglianza degli alunni . Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , è il Consiglio di Istituto ad avere la competenza di organizzare le attività (e quindi anche di individuare coloro che debbono provvedere alla sorveglianza).

Certamente il Consiglio potrebbe indicare genericamente i docenti come soggetti da impegnare nella vigilanza, per esempio in caso d’emergenza, a causa di improvvisi fenomeni meteorologici. Dovrebbe però indicare i criteri sulla base dei quali il dirigente scolastico – nell’ambito dei propri poteri di gestione del personale – potrà individuare coloro che, in tali frangenti, potrebbero essere chiamati a provvedere alla vigilanza. Ciò comporterebbe ovviamente l’obbligo, per il personale così individuato, di svolgere tale attività e soltanto in caso di gravi e comprovati motivi gli insegnanti scelti potrebbero sottrarsi legittimamente a tale obbligo.

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