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Nuova valutazione: ci siamo!
Domande e risposte sulle ricadute concrete dell’Ordinanza Ministeriale n. 3 del 2025

In queste settimane ho incontrato alcune scuole che stanno ragionando sulle ricadute concrete del nuovo sistema. Da questo scambio di opinioni e di ipotesi di lavoro ho estratto alcune domande e risposte che spero possano aiutare i dirigenti scolastici e i docenti impegnati nella concreta applicazione delle nuove norme evitando i due tipici rischi che si corrono in questi casi: quello di applicare la norma in modo rigido e acritico, da una parte; e, dall’altra, quello di camuffare, solo formalmente, quello che si è sempre fatto per farlo sembrare coerente con i cambiamenti intervenuti. Nel corso del botta e risposta chiamerò l’Ordinanza Ministeriale n. 3/2025 semplicemente “Ordinanza”.
Quali sono le cose che obbligatoriamente devono cambiare?
Ciò che deve cambiare è l’espressione finale con cui si comunicano gli esiti di ogni alunno alla sua famiglia e all’alunno stesso. Questo deve avvenire adottando la scala a sei livelli che ormai tutti conosciamo: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. Questi sei “giudizi sintetici” devono riferirsi complessivamente a ognuna delle discipline di insegnamento.
Non c’è nient’altro di obbligatorio da fare?
No. E questo è un punto importante da considerare. L’Ordinanza dispone unicamente la modifica della scala di valutazione sintetica: dai quattro livelli precedenti (avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione), che però dovevano essere accompagnati da “giudizi descrittivi”, agli attuali sei, senza ulteriori specificazioni.
E allora l’allegato A con la descrizione dei giudizi sintetici che valore ha?
L’allegato A è una sorta di “legenda” che fornisce una prima spiegazione dei giudizi sintetici ma non implica alcun adempimento da parte delle scuole. È una prima risposta alla domanda: “Che cosa significa ‘ottimo’? Che cosa significa ‘sufficiente’?” ecc. Ma, come si vede leggendo le descrizioni, non si tratta di una risposta personalizzata per ciascun alunno.
Cosa possono fare le scuole per integrare i nuovi giudizi sintetici e dare continuità alle metodologie valutative e agli strumenti di comunicazione fin qui utilizzati?
Se entriamo nel campo delle cose che le scuole possono fare, pur senza obblighi, allora siamo di fronte a un panorama molto ampio. Anzitutto occorre ricordare che le pratiche valutative quotidiane non sono minimamente toccate dall’Ordinanza. Se una scuola utilizzava strategie di valutazione particolari (simboli, tabelloni murali, griglie, premi ecc.) potrà continuare a farlo senza problemi. Ma anche a proposito del documento di valutazione l’adozione dei nuovi giudizi non impedisce di arricchire la comunicazione come infatti appare nell’esempio 2 riportato nella nota di trasmissione dell’Ordinanza (Nota MIM 2867). In quell’esempio viene aggiunta una “quarta colonna”, non obbligatoria, nella quale sono riportati gli obiettivi di apprendimento più pertinenti. In questo modo i genitori si rendono conto delle effettive competenze cui si riferisce il giudizio.
Le pratiche valutative quotidiane non sono minimamente toccate dall’Ordinanza
E la descrizione del livello globale che fine fa?
Ovviamente resta e si può utilizzare per dare informazioni più specifiche sul processo di apprendimento di ogni bambino.
A proposito di integrazioni dei giudizi sintetici: è da ritenersi obbligatoria la declinazione dei giudizi (e delle relative descrizioni presenti nell’allegato A) per ciascuna disciplina e anno di corso?
Direi proprio di no. È questa una delle integrazioni possibili, sicuramente sensate e utili, ma non obbligatorie. D’altra parte, l’Ordinanza prospetta questa possibilità in forza dell’autonomia didattica. Se questa declinazione fosse obbligatoria si otterrebbe il paradosso di forzare la scuola a dettagliare più di quanto non ritenga utile fare la scuola stessa. E poi ricordiamoci sempre che l’intento di questa norma è quello di semplificare.
Tornando alle possibili integrazioni, una eventuale “quarta colonna” con gli obiettivi di apprendimento potrebbe riportare informazioni individualizzate? Tipo: “Lucia comprende senza incertezze brevi testi e, in modo più discontinuo, testi più complessi”?
Teoricamente sì, ma per questo livello di informazione è forse più appropriata l’interazione verbale in classe o durante i colloqui con i genitori. In questo modo le indicazioni potranno essere arricchite con esempi e lavori originali dell’alunno da esaminare insieme. Ma su questo argomento, che definirei “promozione dell’autovalutazione e dell’automiglioramento” si potrebbe fare anche di più.
Ad esempio?
Mi ha molto colpito l’idea di una scuola di istituire il “feedback day”. Un giorno nel quale nelle classi si dà vita a una restituzione, bambino per bambino, dei suoi successi e degli impegni futuri. In quel giorno i bambini si mettono in cerchio e il docente offre a ogni bambino una sintesi, semplificata ma non banalizzata, di come stanno andando le cose a scuola. Potrebbe seguire uno schema del tipo: “Andrea, tu fai davvero bene queste cose… ti stai impegnando su queste altre… e questo è il mio consiglio speciale…”. Ma l’aspetto più rilevante è che a ogni bambino si chiede se si ritrova nella sintesi del docente e cosa altro pensa del suo percorso scolastico. Ecco, in questo caso, se qualcuno obiettasse qualcosa gli si potrebbe dire: “ma questo è coerente con la promozione all’autovalutazione presente tra le finalità della valutazione indicate dalla legge (D. Lgs. N. 62/2017) che l’Ordinanza non ha modificato”. Una risposta ineccepibile.