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Minori stranieri non accompagnati: ecco la legge che li protegge

L'Italia è il primo Paese europeo che vara una legge a protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nel 2016 ne sono arrivati più di 25mila. 

di Redazione GiuntiScuola30 marzo 20174 minuti di lettura
Minori stranieri non accompagnati: ecco la legge che li protegge | Giunti Scuola

Più di 25mila arrivi in Italia solo ne corso del 2016: sono i minori stranieri non accompagnati, che da adesso hanno una legge a loro protezione. Per evitare che le complicazioni burocratiche o i vuoti legislativi aprano pericolosi varchi alla criminalità (tratta di essere umani, prostituzione). La Camera dei Deputati ha appena approvato (29/3/2017/) la proposta di legge “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”: una riforma complessiva del sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati.

Le misure previste dalla nuova legge (da Repubblica.it )

- Il divieto di respingimento deve valere per tutti i minori e nei casi di espulsione dev'essere il Tribunale dei Minori a stabilire che l'espulsione non comporti rischi per il minore.

- Viene ridotta da 60 a 30 giorni la permanenza massima dei minori in strutture di prima accoglienza destinate ai minori.

- L'identificazione deve avvenire entro 10 giorni e i minori debbono essere ospitati in condizioni di non promiscuità con gli adulti.

- Le procedure di identificazione debbono essere uniformi in tutta Italia e avvenire con particolari cautele nell'accertamento della minore età delle persone. Si deve ricostruire la storia familiare, far intervenire mediatori culturali, comunicare in lingue comprensibili agli interessati, far svolgere accertamenti medici e piscologici volti a stabilire l'età effettiva solo in casi di dubbi fondati e solo per disposizione del Tribunale dei Minori. Gli esami debbono essere condotti con modalità non invasive e sono proibiti quelli che possano compromettere lo stato psico-fisico delle persone.

- Debbono essere svolte indagini familiari volte non solo all'eventuale rimpatrio del minore ma per individuare quale sia la soluzione migliore per lui nel lungo periodo.

- L'affidamento a familiari dev'essere sempre preferito al collocamento in comunità. Per i minori cui manchi del tutto un ambiente familiare idoneo si sollecitano disposizioni per favorire e promuovere gli istituti della tutela e dell'affidamento, preferibilmente a una famiglia.

- Nell'eventualità di un rimpatrio assistito e volontario, che avvenga nel caso che esso consenta il ricongiungimento con i familiari nel paese d'origine o in un paese terzo, la competenza all'adozione del provvedimento spetta al Tribunale dei Minori.

- Viene istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati costituito da cartelle sociali compilate dal personale qualificato nei colloqui con il minore nella fase di prima accoglienza.

- Per evitare i problemi determinati finora dalla prassi di affidare ad un unico tutore decine di minori stranieri è prevista l'istituzione presso i diversi Tribunali dei minorenni di un elenco di tutori volontari disponibile ad assumere la tutela di un solo minore straniero non accompagnato o di più minori nel caso ci siano fratelli e sorelle.

- Vengono istituite due tipologie di permesso di soggiorno per i minori stranieri: quello per minore età e quello familiare. Il primo viene rilasciato dal Questore anche prima dell'affidamento a un tutore e vale fino a 18 anni. Il secondo è rilasciato quando il minore è affidato a un cittadino italiano o straniero.

- In materia di diritto alla salute, tutti i minori stranieri non accompagnati sono iscritti al Servizio sanitario nazionale. Quanto al diritto all'istruzione si incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e da parte delle Regioni alla promozione di specifici programmi di apprendistato.

- Ai minori stranieri non accompagnati, infine, vengono assicurati il diritto ad essere ascoltati, con l'uso di interpreti e mediatori culturali, in tutti procedimenti amministrativi che li concernono e il diritto all'assistenza legale, anche attraverso il tutore o i legali rappresentati delle comunità ospitanti. Viene inoltre rafforzato il sistema di protezione per i minori particolarmente vulnerabili per i quali sono già previste tutele particolari: vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e coinvolgimento in attività illegali.

Per saperne di più

Leggi l'intervista su Vita.it a Raffaella Milano , direttore dei programmi Italia Europa di Save the Children.

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