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Iscrizioni

È tempo di iscrizioni e mi è sembrato utile stralciare alcune indicazioni pratiche dalla Nota prot.19786 del 18.11.2011 dell’USR-E.R. "Inserimento scolastico degli alunni stranieri".

di Arturo Ghinelli12 marzo 20123 minuti di lettura

A puro titolo esemplificativo, relativamente al primo inserimento nel sistema scolastico degli alunni stranieri, appare utile proporre di seguito una casistica, definita sulla base dell’età e della scolarità precedente, tenuto conto che l’alunno neo arrivato è soggetto all’ obbligo scolastico e all’ obbligo formativo secondo le disposizioni vigenti in materia. Pertanto l’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico:

  • L’alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l’inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria.
  • L’alunno neo-arrivato non presenta discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d’origine, documentata dai certificati scolastici: l’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità.
  • L’alunno neo-arrivato presenta evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza): il Consiglio di Classe dell’istituto scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l’assegnazione alla classe al superamento delle prove integrative ritenute necessarie, e sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi.
  • L’alunno neo-arrivato ha una età corrispondente alla la frequenza di una scuola secondaria di secondo grado : è possibile l’ammissione alla scuola secondaria di II grado, anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche tramite convenzione con un Centro Territoriale Permanente (CTP). L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potrà essere sostenuto presso un CTP al compimento del sedicesimo anno di età.
  • L’alunno neo-arrivato, di cittadinanza europea o di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, in possesso dei previsti titoli di studio rilasciati dalla scuola straniera, può richiedere l’equipollenza dei titoli, ai sensi dell’art.13 della L. n.29/96.

Come sopra evidenziato, l’assegnazione a una classe deve essere accompagnata da percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che si rendessero necessari (momenti di insegnamento individualizzato, frequenza intensiva di laboratori di Lingua2, sostegno extrascolastico, ecc..)

Valutazione

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”.
(…) Per le materie per le quali non siano acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione potrebbe essere espressa con formula del tipo: "La valutazione espressa fa riferimento al Piano di Studio Personalizzato, in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana” .

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