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Nati in Italia, cittadini italiani?

Quale ruolo possono avere le scuole nel facilitare l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri nati in Italia?

di Redazione GiuntiScuola02 settembre 20155 minuti di lettura
Nati in Italia, cittadini italiani? | Giunti Scuola

Italiani a 18 anni

La legge italiana sulla cittadinanza si basa sullo ius sanguinis (diritto di sangue): è cittadino italiano il figlio di almeno un genitore italiano, indipendentemente dal luogo di nascita, mentre non acquista la cittadinanza italiana alla nascita chi nasce nel nostro Paese da genitori stranieri.
Questo approccio, che aveva la sua ragion d’essere in un Paese tradizionalmente di emigranti, è evidentemente inadeguato nell’Italia di oggi: appare sempre più insensato che minori nati e cresciuti in Italia, che si sentono e sono “di fatto” cittadini di questo Paese, non possano acquistare la cittadinanza italiana. Anche grazie a campagne come “ L’Italia sono anch’io ”, il Parlamento ha finalmente avviato la discussione sulla modifica della legge sulla cittadinanza , in direzione di un ampliamento dei casi di ius soli (diritto del suolo).

In attesa di tale modifica normativa, ai minori stranieri nati in Italia non resta che attendere di compiere 18 anni. La legge prevede infatti per questi minori il diritto di acquistare la cittadinanza italiana alla maggiore età se dimostrano di aver risieduto legalmente in Italia dalla nascita fino ai 18 anni, senza interruzioni, e se entro il compimento del diciannovesimo anno presentano una dichiarazione di volontà in tal senso al Comune ove risiedono ( legge n. 91/92, art. 4, co. 2 ). Si tratta di un diritto non soggetto a valutazioni discrezionali da parte delle autorità, né alla verifica di ulteriori requisiti quali ad esempio il reddito.

Come dimostrare la residenza

Molti neomaggiorenni, tuttavia, non sono in grado di dimostrare la residenza legale – ovvero la regolarità del soggiorno e l’iscrizione anagrafica – dalla nascita ai 18 anni. Ad esempio, non sono rari i casi in cui i genitori omettono di richiedere il permesso di soggiorno per il figlio minore, mentre alcuni Comuni negano l’iscrizione anagrafica per motivi illegittimi come la mancanza delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.
Fino al 2013, coloro che avevano interruzioni nella residenza legale di alcuni anni o addirittura pochi mesi in genere si vedevano rigettare l’istanza di acquisto della cittadinanza.

Un’importante modifica normativa, recependo l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, ha però chiarito che al neomaggiorenne non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, e ha stabilito che in tali casi l’interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione ( art. 33, co. 1 d.l. n. 69/13 ).
Si sono così significativamente ampliati i casi in cui i minori nati in Italia riescono a ottenere la cittadinanza italiana dopo il compimento della maggiore età: anche coloro che risultano privi di residenza legale per la maggior parte del periodo che va dalla nascita ai 18 anni, oggi possono diventare cittadini italiani, se riescono a dimostrare la presenza sul territorio nazionale attraverso documentazione scolastica, medica, dei servizi sociali ecc. e ad ottenere l’iscrizione anagrafica (anche come “senza fissa dimora”) prima del compimento dei 19 anni .

Che cosa può fare la scuola

Molti minori non sono però informati del diritto di acquistare la cittadinanza alla maggiore età secondo tali modalità. Il Comune ha l’obbligo di comunicare ai minori stranieri nati in Italia e residenti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno, la possibilità di esercitare questo diritto, mentre i minori che non risultino residenti a tale data non ricevono alcuna comunicazione e spesso non vengono a conoscenza del diritto di acquistare la cittadinanza italiana se non dopo il compimento dei 19 anni, quando il termine è ormai scaduto.
Le scuole possono svolgere un ruolo molto importante affinché tutti i minori stranieri nati in Italia siano informati della possibilità di acquistare la cittadinanza italiana , anche in presenza di interruzioni nella residenza legale, dichiarandone la volontà entro i 19 anni, ed eventualmente presentando ricorso all’autorità giudiziaria nel caso di illegittimo rifiuto, al fine di vedersi finalmente riconosciuto il fondamentale diritto di diventare cittadini del Paese in cui sono nati.

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