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Riforma della scuola 2015 - Il piano straordinario di assunzioni

Da domani, 21 luglio, prende avvio uno dei pilastri fondamentali della legge 107: un piano straordinario di assunzioni. Chi ne usufruisce? Come? Quali sono le scadenze? Quale futuro per chi rimane fuori dal piano straordinario?

di Redazione GiuntiScuola20 luglio 201511 minuti di lettura
Riforma della scuola 2015 - Il piano straordinario di assunzioni | Giunti Scuola

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Da domani, 21 luglio, prende avvio uno dei pilastri fondamentali della legge 107 : un piano straordinario di assunzioni, come lo denomina la legge stessa, finalizzato a immettere nei ruoli del personale docente, per l’anno scolastico 2015-2016, oltre 100.000 docenti – secondo le previsioni ministeriali – attingendo alle graduatorie dei concorsi ancora vigenti e alle graduatorie ad esaurimento. Sulla Gazzetta ufficiale dei concorsi verrà infatti pubblicato l'avviso relativo alle modalità e ai termini degli adempimenti che dovranno essere rispettati da coloro che aspirano all'assunzione secondo quanto prescritto dal comma 103 della legge 107 . Secondo le indicazioni fornite dal MIUR alle organizzazioni sindacali le domande di assunzione dovranno essere presentate tramite la funzione istanze-online attraverso il sistema POLIS , dove si troveranno anche le istruzioni per la compilazione, dal 28 luglio 2015 fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015 .

Nelle intenzioni del Governo questa massiccia immissione in ruolo è finalizzata da un lato alla copertura delle cattedre vacanti e dall’altra a creare il cosiddetto “organico dell’autonomia”, di cui ho parlato nel primo intervento dedicato alla legge 107 .

Dal 1° settembre 2015, e per l'anno scolastico 2015-2016, dunque, le assunzioni del personale docente saranno effettuate in via straordinaria su tutti i posti disponibili dell’organico di diritto – derogando così ai limiti posti dalle norme vigenti, che impongono un’autorizzazione specifica da parte dei ministeri di controllo – e su tutti i posti che derivano dall’attuazione di norme già contenute nel decreto-legge 104/2013 indicati in una tabella allegata alla legge. Quanto agli effetti immediati vediamo di seguito cosa accadrà.

Dalla "fase 0" alla fase nazionale

La legge prevede l’attivazione, per procedere alle assunzioni, di una serie di fasi operative .

Nel corso della prima di queste fasi (convenzionalmente definita “fase 0”) saranno assunti, sulla base delle procedure ordinarie previste dalle norme fino ad ora vigenti (nel rispetto, cioè, del 50% spettante alle alle graduatorie del concorso 2012 e del 50% spettante agli iscritti nelle GAE) su tutti i posti dell'organico di diritto, comuni e di sostegno, rimasti vacanti e disponibili coloro che risulteranno iscritti alla data del 16 luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge 107) e a pieno titolo, nelle graduatorie dei concorsi indetti nel 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento (note ormai universalmente come GAE). Questa operazione di dovrà concludere entro il 15 settembre 2015 e le nomine saranno effettuate in ambito provinciale.

Una volta esaurita questa fase delle assunzioni le cose si complicano. Scatta, infatti, una fase nazionale , nella quale non si terrà più conto delle vecchie disposizioni, che riguarderà rispettivamente:

  • coloro che, pur appartenendo alle due categorie di personale prima richiamate (iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento), non siano risultati destinatari di proposta di assunzione . Questi saranno nominati – senza limite di tempo – con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto residuati dopo la conclusione di quella che abbiamo chiamato “fase 0”;
  • coloro che non siano risultati destinatari di proposta di assunzione nelle prime due fasi , che saranno assunti, sempre con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, ma sui posti individuati dalla tabella 1 allegata alla legge, e sempre attraverso la procedura nazionale.

L’assegnazione della sede di servizio

Mentre coloro che saranno assunti nel corso della “fase 0” avranno assegnata la sede di servizio in ambito provinciale, gli altri soggetti interessati al piano dovranno presentare una apposita domanda, con le modalità e nei termini che saranno fissati dal già ricordato avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 luglio . Nella domanda dovranno indicare in ordine di preferenza la tipologia di posti sulla quale intendono essere assunti (comuni o, se in possesso del titolo di specializzazione, sostegno) nonché l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale.

L’effettiva assegnazione della sede di servizio avverrà al termine – al momento indeterminato – della fase nel corso della quale saranno stati presi in considerazione, con le seguenti eccezioni : per coloro che nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 saranno impegnati in supplenze annuali l'assegnazione scatterà dal 1° settembre 2016 mentre sarà disposta dal 1° luglio 2016 o al termine degli esami conclusivi del corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per coloro che siano stati nominati per supplenze fino al termine delle attività didattiche.

In ogni caso al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l'anno scolastico 2015-2016, una sede provvisoria di servizio . La sede definitiva sarà assegnata dal 2016-2017, attraverso le procedure di mobilità.

Qualche considerazione critica

Attenzione : chi non accetta la proposta di assunzione, qualunque essa sia e in qualunque fase sia offerta, perde la possibilità di essere assunto su tutte le graduatorie in cui sia eventualmente iscritt o, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, e non potrà eventualmente partecipare alle fasi successive. In sostanza, poiché la legge stabilisce che le nomine avvengono secondo un criterio predeterminato (scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni in graduatoria, con priorità per gli iscritti nelle graduatorie concorsuali rispetto agli iscritti nelle GAE, e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso) gli interessati dovranno accettare per forza, e senza poter esprimere alcuna preferenza, quanto stabilito dall'amministrazione.

Non illustro ora le criticità che sono insite nella procedura sopra esposta. Ci sarà tempo per farlo quando si verificheranno alcune complicazioni che già sono state individuate (ad esempio come opereranno le riserve nella fase nazionale, dato che le riserve operano in un ambito provinciale e quale sarà la sorte di chi non presenterà la domanda). Intendo mettere solo in evidenza una previsione della legge che al comma 104 stabilisce l'esclusione dal piano straordinario di coloro che, pur essendo presenti in graduatorie di concorso o ad esaurimento, siano già stati assunti quali docenti a tempo determinato: la norma ha già un sapore di illegittimità, e vi sono dei precedenti che non depongono a favore della scelta operata dal Governo. È possibile, quindi, che provochi l'avvio di controversie giurisdizionali.

Le nuove procedure concorsuali

Contestualmente all'avvio del piano straordinario di assunzioni la legge 107 ha stabilito nuove modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente.
Tali procedure prevedono che:

  • Siano indetti concorsi pubblici nazionali per titoli ed esami , su base regionale e con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie avranno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perderanno efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso.
  • La determinazione dei posti da mettere a concorso tenga conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa . I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente saranno assunti, nei limiti dei posti messi a concorso. Saranno destinatari della proposta di incarico da parte del dirigente scolastico, che ho illustrato nel predente intervento ed esprimeranno, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comporteranno la cancellazione dalla graduatoria di merito
  • I concorsi saranno banditi anche per i posti di sostegno ; a tal fine i bandi prevederanno lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado. Il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli daranno luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione (fino ad ora le assunzioni dal sostegno avvenivano, invece, sulla base di elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno composti da coloro che, utilmente collocati in graduatoria, dichiaravano il possesso del titolo di specializzazione).
  • A decorrere dal primo concorso pubblico indetto secondo le nuove disposizioni, potranno accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non potrà comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. Anche in questo caso valgono le osservazioni già espresse con riferimento all’analoga norma che disciplina il piano straordinario di assunzioni.

A conclusione degli interventi programmati (4 in tutto, i primi tre, questo compreso, si possono leggere qui ) fornirò una serie di “spigolature” sui restanti contenuti della legge 107. Ci sarà sempre tempo per gli approfondimenti che un provvedimento così complesso e, sinceramente, così disarmonico, richiederà nei prossimi mesi.

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