Il modello del “maestro unico” non può essere imposto alle istituzioni scolastiche
La Corte dei Conti ha registrato, con deliberazione n. 12/2009, depositata il 2 luglio scorso, il regolamento attuativo dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008, riguardante le revisione dell’assetto ordinamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Dall’esame della deliberazione della Sezione di controllo emergono numerosi rilievi, sia di natura procedurale che riguardanti i contenuti del provvedimento, che sono stati superati soltanto dopo un laborioso carteggio con il MIUR.
In primo luogo la Corte ha messo in discussione la validità del Piano programmatico, in considerazione che lo stesso non risultava essere stato formalmente approvato, e sottoposto al visto dell’Organo di controllo. Altri rilievi sono stati mossi nei confronti dell’assenza di motivazione circa il mancato adeguamento del provvedimento ai pareri obbligatori espressi dal CNPI e dalla Conferenza Unificata.
La Sezione di controllo ha poi sollevato anche delle questioni di merito, una delle quali di particolare rilevanza: per quale motivo non si teneva conto di quanto prescritto dal d.P.R. 275/1999 circa la competenza esclusiva elle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica, imponendo il maestro unico come modello da adottare.
Per quanto riguarda questo rilievo emerge, dalle giustificazioni ministeriali, una importante indicazione: afferma, infatti, l’Amministrazione che «il modello del docente unico… viene sì indicato come modello da privilegiare nell’ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre “tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell’autonomia scolastica”». In sostanza – conclude l’Amministrazione nella risposta al rilievo – «l’indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione».
Il MIUR, in sostanza, per superare le obiezioni di legittimità poste dalla Corte e consentire la registrazione del Regolamento, ha dovuto ammettere che il modello del “maestro unico” non può essere imposto alle istituzioni scolastiche, che non sono, quindi, vincolate nell’organizzazione del tempo scuola, prevalendo su tutto le esigenze espresse dalle famiglie e la programmazione delle attività formative che ne derivano.